Allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, con la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021) vengono apportate numerose variazioni agli articoli 11 e 13 del TUIR (DPR 917/1986). In particolare, sono stati riorganizzati gli scaglioni e le aliquote di tassazione Irpef, ora ridotte a quattro (23, 25, 35 e 43%), rimodulate le detrazioni per tipologia di reddito posseduto, modificata la disciplina relativa al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati (“bonus 100 euro”).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 per il calcolo dell’Irpef si applicheranno le seguenti aliquote e scaglioni di reddito:

Scaglioni IRPEF 2022

Aliquota IRPEF 2022

fino a 15.000 euro

23%

da 15.001 fino a 28.000 euro

25%

da 28.000 fino a 50.000 euro

35%

da 50.000 in poi

43%

Si precisa che per i redditi soggetti a Tassazione Separata (ex articolo 17 del TUIR) l’imposta è calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF, vigenti nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del reddito.

La Legge di Bilancio ha poi apportato delle modifiche anche all’articolo  13 comma 1 lettere a), b) e c) del TUIR stabilendo le seguenti detrazioni per tipologia di redditi.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

 

 

REDDITO

 

 

Importo della detrazione

 

 

Fino a 15.000 euro

1.880 (ma non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380)

Oltre 15.000 fino a 28.000 euro

1.910 + 1.190*(28.000-reddito)/13.000 

Oltre 28.000 fino a 50.000 euro

1.910*(50.000-reddito)/22.000

Oltre 50.000 euro

0

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

Redditi di pensione

 

 

REDDITO

 

 

Importo della detrazione

 

 

Fino a 8.500 euro

1.955 (non inferiore a 713 euro)

Oltre 8.500 e fino a 28.000 euro

700 + 1.255 *(28.000 – reddito complessivo)/19.500

Oltre 28.000 fino a 50.000 euro

700 *(50.000 – reddito complessivo)/22.000

Oltre 50.000 euro

0

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

 

 

Redditi di lavoro autonomo e altri redditi

 

 

REDDITO

 

 

Importo della detrazione

 

 

Fino a 5.500 euro

1.265

Oltre 5.500 e fino a 28.000 euro

500+765*(28.000-redditocomplessivo)/22.500

Oltre 28.000 fino a 50.000 euro

500*(50.000-reddito complessivo)/22.000

Oltre 50.000 euro

0

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Con la legge di Bilancio sono state, inoltre, introdotte delle modificazioni anche alla disciplina relativa al Trattamento Integrativo ex D.L. n. 3/2020. In particolare, viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del limite di reddito complessivo per il riconoscimento del bonus mensile di 100 euro.

Viene poi, previsto che il trattamento integrativo è riconosciuto comunque, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’art. 15 TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

Si segnala, infine, che dal 1° marzo 2022 l’Assegno Unico Universale, istituito con Legge Delega 46/2021, a fronte di un’unica e universale prestazione economica erogata in base all’ISEE, andrà a sostituire le altre prestazioni rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2021 e adesso non più applicate:

Premio alla nascita 800 euro;

Bonus Bebè;

Fondo prestiti ai neo genitori;

Assegni al nucleo familiare;

Detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni.