With the reply in object, dated 15.07.2021, the Agency, in the face of a question posed by an Administration, provided an interpretation that could potentially be of interest to insurance companies.
Basically, the Administration states that, when one of your vehicles is damaged and is repaired in a body shop affiliated with your insurance company, this pays the repairer who issues an invoice to the Administration. The latter asked the Agency for confirmation that the service in question is not subject to split payment (art. 17 ter DPR 633/1972).
Nella risposta in oggetto l’Agenzia afferma invece che l’operazione così come sopra sinteticamente descritta è soggetta allo split payment, con la conseguenza che il riparatore deve emettere fattura senza aggravio di IVA all’Amministrazione e la Compagnia deve pagare al fornitore l’importo della riparazione, al netto dell’IVA e all’Amministrazione l’ammontare dell’IVA.
La Compagnia si trova quindi a dover eseguire un duplice pagamento per definire un solo sinistro.
Si ricorda che lo split payment si rende applicabile alle prestazioni eseguite ed alle cessioni rese verso le amministrazioni pubbliche nonché verso:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 percent;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) and c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 percent, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
L’elenco dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment è disponibile sul sito www.indicepa.gov.it (pubbliche amministrazioni) e sul sito https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata per tutti gli altri soggetti.
Lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (lavoro autonomo).
Per completezza si evidenzia che la situazione di cui al quesito posto dall’Amministrazione potrebbe verificarsi anche al di fuori dell’indennizzo diretto dell’RCA, nel caso in cui la Compagnia liquidasse direttamente al fornitore della danneggiata, soggetta allo split payment, il pagamento di prestazioni, diverse da quella soggette a ritenuta.