Con la risposta in oggetto, datata 15.07.2021, l’Agenzia, a fronte di un quesito posto da un’Amministrazione, ha fornito un’interpretazione potenzialmente suscettibile di interessare le Compagnie di assicurazione.

In sostanza, l’Amministrazione espone che, quando un suo veicolo è sinistrato e viene riparato in una carrozzeria convenzionata con la propria Compagnia di assicurazione, questa paga il riparatore il quale emette fattura all’Amministrazione. Quest’ultima ha chiesto conferma all’Agenzia che la prestazione in questione non sia soggetta allo split payment (art. 17 ter DPR 633/1972).

Nella risposta in oggetto l’Agenzia afferma invece che l’operazione così come sopra sinteticamente descritta è soggetta allo split payment, con la conseguenza che il riparatore deve emettere fattura senza aggravio di IVA all’Amministrazione e la Compagnia deve pagare al fornitore l’importo della riparazione, al netto dell’IVA e all’Amministrazione l’ammontare dell’IVA.

La Compagnia si trova quindi a dover eseguire un duplice pagamento per definire un solo sinistro.

Si ricorda che lo split payment si rende applicabile alle prestazioni eseguite ed alle cessioni rese verso le amministrazioni pubbliche nonché verso:

0a)   enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b)   fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a)   società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b)   società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c)   società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d)   società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

L’elenco dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment è disponibile sul sito www.indicepa.gov.it (pubbliche amministrazioni) e sul sito https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata per tutti gli altri soggetti.

Lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (lavoro autonomo).

Per completezza si evidenzia che la situazione di cui al quesito posto dall’Amministrazione potrebbe verificarsi anche al di fuori dell’indennizzo diretto dell’RCA, nel caso in cui la Compagnia liquidasse direttamente al fornitore della danneggiata, soggetta allo split payment, il pagamento di prestazioni, diverse da quella soggette a ritenuta.