Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono trattati che coinvolgono normalmente solo due stati e prevedono norme specifiche su quale stato abbia diritto a tassare il reddito in tutte quelle situazioni in cui questo reddito sia legato ad entrambi gli stati.

Il caso più frequente di doppia imposizione è quello di un soggetto residente nello stato A e che produce un reddito nello stato B. In questi casi, i trattati stabiliscono se solo lo stato di residenza possa tassare il reddito o se anche lo stato ” fonte” del reddito possa tassare. Solitamente anche lo stato “fonte” può tassare ma ha dei limiti. Per esempio nel caso dei dividendi, lo stato “fonte” ha diritto a percepire una ritenuta sui dividendi entro un limite che solitamente è il 15%.

Il trattamento previsto dalle Convenzioni è solitamente più favorevole di quello che si applicherebbe altrimenti. Occorre però richiedere l’applicazione delle regole e delle aliquote previste dalle Convenzioni attraverso dei modelli che variano da stato a stato.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile trovare alcuni modelli condivisi con altri stati e un modello generico per richiedere l’applicazione delle Convenzioni.

Il link al sito dell’Agenzia delle Entrate è: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/rimborsi/convenzioni-contro-le-doppie-imposizioni/modelli-e-istruzioni