La direttiva 96/2011/Ue (la cosiddetta direttiva madre-figlia) prevede un regime particolarmente vantaggioso per le società “madri” che ricevono dividendi da società “figlie” residenti in uno stato membro dell’Ue diverso da quello di residenza della “madre”.
La direttiva dell’Ue infatti prevede che i dividendi distribuiti alla società madre siano esenti da tassazione se la distribuzione non è stata deducibile in capo alla società figlia. Inoltre, la direttiva stabilisce anche che i dividendi non devono essere oggetto di ritenuta alla fonte al momento della distribuzione.
I requisiti per accedere ai vantaggi fiscali previsti dalla direttiva-madre figlia sono i seguenti:
– gli enti coinvolti devono essere società di capitali
– la società madre deve detenere una partecipazione diretta al capitale della figlia non inferiore al 10%
– le società devono essere residenti in uno stato membro dell’Ue
– le società devono essere soggette a tassazione nello stato di residenza
– la partecipazione deve essere detenuta per almeno due anni
La documentazione necessaria per richiedere l’applicazione della direttiva e quindi l’esenzione da ritenuta sui dividendi, presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile in allegato.