Con la Circolare 8/E del 14.07.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’art. 150 del DL 34/2020.

Tale norma prevede la possibilità per il sostituito, cioè il percettore delle somme assoggettate a ritenuta, che sia poi tenuto, per qualsiasi ragione a restituirle al sostituto, di rimborsare le somme al netto della ritenuta subita.

L’art. 10 lettera d bis) del TUIR prevedeva che il sostituito tenuto a rimborsare le somme assoggettate a ritenuta al sostituto, potesse considerare gli importi rimborsati come un onere deducibile, indicandoli nella propria dichiarazione dei redditi. Tale norma si riferiva al caso, unico ammesso prima del DL 34 citato, di restituzione al lordo della ritenuta.

L’Agenzia, illustrando la nuova facoltà di restituzione al netto della ritenuta precisa che essa si applica anche alle imposte sostitutive, alle ritenute a titolo di imposta e che è alternativa alla possibilità di considerare le somme restituite onere deducibile.

Il sostituto, che riceve le somme al netto della ritenuta a suo tempo operata, ha diritto ad un credito di imposta del 30% dell’importo ricevuto (non della somma lorda erogata). La circolare contiene il seguente esempio somma lorda dovuta da parte del sostituto 100, ritenuta 23, somma netta 77. Il credito di imposta è di 77 x 30% = 23,1 e sostanzialmente coincide con la ritenuta operata e non più dovuta né restituita.

Ovviamente, in presenza di aliquote minori il sostituto ha un vantaggio (es. 80 restituiti al netto della ritenuta di 20, credito di imposta pari a 80 x 30% = 24, guadagno di 24-20 = 4) e uno svantaggio in presenza di aliquote maggiori (es. 74 restituiti al netto dell’imposta sostitutiva di 26, credito di imposta pari a 74 x 30% = 22,2 perdita di 26-22,2= 3,8).

La circolare precisa che la nuova norma si rende applicabile alle restituzioni nette avvenute dal 01.01.2020, facendo salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del DL 34/2020 (19.05.2020).

Pertanto, ad esempio, se il sostituito a quella data ha già restituito le somme indebitamente ricevute al lordo delle ritenute subite, non può avvalersi della nuova disposizione.

La restituzione delle somme nette in questione ed il credito di imposta che ne deriva, devono essere indicate, rispettivamente, nella CU e nel modello 770.