L’art. 19 del DL 73/2021 (c.d. Sostegni bis) contiene una specifica disposizione volta a potenziare l’effetto dell’ACE per l’esercizio 2021.

In primo luogo, viene previsto, infatti, che i versamenti in aumento del patrimonio del 2021 rilevino per l’intero anno, a prescindere dalla data in cui sono effettuati.

Secondariamente, l’aliquota del rendimento nozionale è elevata al 15% con riferimento all’incremento 2021 massimo di € 5 milioni.

Il beneficio ACE che deriva dalla disposizione in esame può essere utilizzato come di consueto in riduzione dell’imponibile o convertito in credito di imposta con l’aliquota del soggetto (es. per una soggetto IRES il beneficio massimo è di € 5 milioni x 24% x 15% = € 180.000). Il credito può essere utilizzato in compensazione, senza limiti di importo, chiesto a rimborso o ceduto a terzi. Questi possono a loro volta cederlo nuovamente e rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito di imposta non costituisce reddito per il contribuente.

Nel caso di utilizzo diretto, senza conversione in credito di imposta, è previsto un meccanismo di “recapture” del beneficio se in ciascuno dei due esercizi successivi, in pratica, si distribuiscono riserve o capitale. In questo caso il reddito del contribuente viene aumentato del 15% della differenza tra l’incremento esistente alla fine del periodo di imposta 2021 e l’incremento esistente alla fine del periodo di imposta 2022 o 2023.

Analoga recapture, con obbligo di restituzione del credito fruito, viene prevista se si converte il beneficio in credito imposta e alla fine del 2021 o nei due esercizi successivi l’incremento di patrimonio non risulta più sussistente.

In entrambe le ipotesi, la lettera della norma sembra prevedere la recapture nel caso in cui l’incremento non venga mantenuto nel tempo, senza precisare se si tratta del solo incremento agevolato, come dovrebbe essere, o di tutto l’incremento rilevato nel periodo.