He DL 73/2022, published in the Official Gazette of 21.06.2022 contains a standard of interest to the insurance sector, to which no particular emphasis has been given for now.
L’articolo 18 (pagina 7 dell’allegato), in sintesi:
1.modifica l’art. 10 comma 1 number 18), DPR 633/1972, esentando da IVA le prestazioni sanitarie rese da soggetti diversi da persone fisiche e da ospedali e case di cura convenzionate (it is. cliniche private) nei limiti del corrispettivo esente delle prestazioni acquistate da altri soggetti (it is. medici);
2.modifica il numero 120 della Tabella A parte III, allegata al predetto decreto, prevedendo l’applicazione dell’IVA al 10% in luogo dell’aliquota ordinaria del 22% per le prestazioni di tipo alberghiero, rese anche dalla case di cura non convenzionate, ai ricoverati e loro accompagnatori.
The rule, sollecitata dal settore assicurativo, ha l’effetto di ridurre il costo dei sinistri per il rimborso di prestazioni sanitarie.
E’ opportuno precisare, anche al fine di adeguare la liquidazione dei sinistri, che la norma è in vigore da oggi 22.06.2022.