La Corte di Cassazione a sezioni unite è recentemente intervenuta per eliminare alcuni dubbi che si ponevano nel caso in cui i beneficiari della polizza vita fossero identificati genericamente come “eredi legittimi” dell’assicurato. 

La sentenza 11421/2021 ha concluso che la qualifica di erede debba essere verificata nel momento del decesso dell’assicurato senza che rilevi in alcun modo la successiva rinuncia all’eredità. 
L’indicazione degli eredi legittimi come beneficiari non comporta che la polizza debba essere attribuita a ciascun erede secondo le norme del codice civile che regolano la successione. 
Secondo la Corte, infatti, a ciascun beneficiario spetta una quota del medesimo valore. 
Infine, in caso di premorienza di uno degli eredi rispetto all’assicurato, la quota di polizza vita spettante al beneficiario premorto dovrà essere attribuita agli eredi di quest’ultimo.