Le convenzioni contro le doppie imposizioni hanno un ruolo fondamentale ma spesso si pongono problemi circa la loro applicabilità quando uno dei soggetti che interviene in un’operazione internazionale sia da considerarsi trasparente.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta su questo argomento nella risposta ad interpello n.258/2021. Il caso analizzato nel documento di prassi riguarda una fondazione svizzera che investe in società italiane per il tramite di un fondo svizzero che ai fini della normativa fiscale elvetica è considerato trasparente. Si pone il problema di comprendere se sui dividendi provenienti dalle azioni italiane detenute dal fondo trasparente possa applicarsi la ritenuta prevista dalla convenzione (pari al 15%) oppure debba applicarsi la ritenuta base (pari al 26%).
L’Agenzia delle Entrate ha risolto questo caso facendo leva innanzitutto sul fatto che il fondo, essendo fiscalmente trasparente, non può essere considerato come soggetto residente in Svizzera ai fini della Convenzione fra Italia e Svizzera e quindi non può richiedere l’applicazione della ritenuta convenzionale che però può essere richiesta dai soci del fondo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i soci di entità trasparenti possono richiedere l’applicazione della Convenzione solo quando la normativa nazionale preveda che i redditi dell’entità trasparente siano tassati in capo ai suoi soci a prescindere dall’effettiva distribuzione degli stessi. L’Agenzia conclude poi sottolineando che comunque è vincolante, ai fini dell’applicazione della Convenzione, che i soci siano qualificabili come residenti e come beneficiari effettivi dei redditi in questione.