La Legge n. 215/2021 di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. 146/2021) ha introdotto per il committente l’obbligo di comunicare preventivamente, all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali. Difatti, al fine di monitorare e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori deve essere comunicato dal committente mediante SMS o per posta elettronica.

In particolare, è stato modificato l’articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 (Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) consentendo all’Ispettorato nazionale del lavoro di sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui:

  • Almeno “il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ,ovvero inquadrato come “lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa“. 

     

  • A prescindere dal settore di intervento vi siano “gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro“.

Oltre al rischio di incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale, la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura premiale della diffida di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004.

L’obbligo di comunicazione introdotto dal ddl di conversione del Decreto fiscale riguarda i “lavoratori autonomi occasionali“. Come tali si intendono i rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale.

La norma, con riferimento alle modalità operative di effettuazione di questa comunicazione, fa riferimento all’art. 15, comma 3 del D.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) riguardante le “chiamate” dei lavoratori intermittenti. Tale disposizione, a sua volta, ha previsto l’adozione di un successivo decreto ministeriale con il quale individuare ulteriori modalità di effettuazione della comunicazione. Non è chiaro, quindi, se occorrerà, anche in questo caso, attendere apposite indicazioni concernenti gli indirizzi e-mail ed il numero di telefono cui inoltrare le comunicazioni ed i dati da comunicare.

La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ma anche, presumibilmente, dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (es. consulenti del lavoro).

Relativamente alla tempistica, in analogia con quanto previsto per le prestazioni svolte dai lavoratori intermittenti, la comunicazione verrà considerata tempestiva se fatta fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

Interpretando la nuova disposizione, è lecito ritenere che le comunicazioni da effettuare siano soltanto quelle dei contratti di lavoro autonomo occasionale che iniziano (o che vengono prorogati) dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione), e non anche quelli già in corso precedentemente.

Per far luce su questi ed altri dubbi che il nuovo adempimento obbligatorio ha suscitato, sono auspicabili  chiarimenti  da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Si raccomanda di far riferimento al proprio Consulente del Lavoro per i futuri aggiornamenti e per le concrete modalità operative.