L’Agenzia delle Entrate ha emanato una corposa circolare (7/E) sugli oneri detraibili/deducibili.
Da una prima lettura dei paragrafi relativi al mondo assicurativo, pare si possano trarre alcuni spunti di interesse.
Tracciabilità e riferibilità al contraente del pagamento. La Circolare a pagina 31 (Aspetti generali) afferma “Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa. Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.
Il contribuente potrebbe inoltre utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.”
Sulla base di questa affermazione, pare che la Compagnia, in sede di invio delle certificazioni dei premi pagati, sia sollevata dall’onere di accertare se il pagamento, tracciato, proviene da un conto/strumento intestato al contraente, ferma restando l’esistenza del flag contraente-pagatore nelle comunicazioni all’Anagrafe tributaria.
Polizze contratte da banche. L’Agenzia (pag. 195) ribadisce che i premi di polizze contratte da una banca in nome e per conto del lavoratore dipendente (forse, più correttamente, in nome proprio ma per conto terzi) sono detraibili in capo al sottoscrittore assicurato. L’affermazione viene ripresa poche righe dopo con riferimento alle polizze stipulate da una banca per conto dei mutuatari. Questo stride con gli accertamenti sull’imposta sulle assicurazioni relativi alle polizze rischio impiego, dove la stessa Agenzia sembra ritenere che la polizza collettiva stipulata dalla banca è contratta per suo conto e non per conto dei mutuatari.
Polizze calamità naturale e cessione credito da sismabonus. Risolvendo in parte i dubbi posti dagli operatori, l’Agenzia (pag. 232) afferma che i premi sono detraibili al 90% se relativi a polizza stipulate dal 01.07.2020. Non sembra ci siano limitazioni per i premi relativi ad annualità successive rispetto alla cessione del credito. Con riferimento all’identità dell’impresa acquirente il credito da sismabonus la circolare scrive “[…] per i premi assicurativi corrisposti a una impresa di assicurazione alla quale si è ceduto il credito di imposta della detrazione del 110 per cento spettante per l’esecuzione di interventi antisismici […]”. Sembrerebbe quindi che, per l’Agenzia, la compagnia acquirente il credito debba coincidere con quella contraente la polizza per eventi calamitosi, nonostante la norma non sembri imporlo. La confusione aumenta se si legge poche righe oltre a pagina 232 la frase del paragrafo “limiti di detraibilità” che afferma “La detrazione dall’imposta lorda per i premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus al 110 per cento ad un’impresa di assicurazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000“, dove l’articolo indeterminativo fa nuovamente propendere per la non obbligatoria coincidenza fra compagnia contraente e compagnia acquirente.