Con la  Risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023 (allegata) l’Agenzia delle Entrate ha istituito, soppresso e ridenominato una serie di codici tributo con riferimento  al versamento, tramite modelli F24 e F24 EP, delle sanzioni da ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relative ad alcune ritenute e trattenute dichiarate nel “Modello 770”, nonché delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle d’Aosta.

In particolare, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferite ad alcune ritenute e trattenute indicate nel “Modello 770”, sono istituiti i seguenti codici tributo:

·Erario-8947-Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro di-pendente, assimilati e assistenza fiscale;

·Erario-8948- Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;

·Erario-8949- Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;

·Regioni-8950-Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

·Regioni-8951- Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;

·Imu e altri tribute locali – 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

·Imu e altri tribute locali – 8953 -Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi.

In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.

Per il versamento delle sanzioni in argomento mediante il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), si istituiscono i seguenti codici tributo:

·Erario- 896E – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

·Erario- 897E – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro auto-nomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;

·Erario – 898E- Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;

·Regioni- 849E- Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;

·Enti Locali – 895E- Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi.

Anche in questo caso, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.

Con la  suddetta risoluzione, inoltre,  sono stati  ridenominati i codici tributo come di seguito indicato:

·“891E” denominato “Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale”;

·“893E” denominato “Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fi-scale”.

Sono stati, altresì, soppressi i seguenti codici tributo:

·“890E” denominato “Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali”;

·“8906” denominato “Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta”;

·“1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”;

·“114E” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”;

·“145E” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”;

·“146E” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”;

·“1618” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”;

·“1619” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”.

Infine, al fine di adeguare alla normativa vigente le modalità di versamento, tramite modelli F24 e F24 EP, delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle d’Aosta, è stata effettuata la revisione dei pertinenti codici tributo.

L’efficacia operativa di quanto previsto nella nuova risoluzione decorre dal 3 luglio 2023.