L’art. 32 del Decreto legge 73/2021 (c.d. Sostegni bis), rinnova, per parte del 2021, il bonus sanificazione, già previsto per l’anno 2020 dall’art. 125 del DL 34/2020, apportando alcune modifiche.
L’ambito dei destinatari della misura è invariato, così come sostanzialmente invariato è l’elenco dei beni e i servizi il cui acquisto dà diritto a presentare l’istanza.
Più precisamente si tratta delle spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Ciò che è diverso è l’entità del credito che passa al 30% con un massimo di € 60.000,00 per contribuente. Da questo si ricava che la spesa non può eccedere € 200.000,00.
Inoltre, sono considerati solo i costi sostenuti nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. A tal proposito la Circolare 20/E del 2020 aveva già chiarito, a proposito dell’analogo bonus previsto dal DL 34 citato, che l’espressione “sostenuti” deve essere intesa nell’accezione valida ai fini delle imposte sui redditi.
I costi ammissibili saranno quindi quelli di competenza per le imprese e viceversa quelli pagati per i lavoratori autonomi.
E’ previsto un limite complessivo di € 200 milioni per il finanziamento della misura, per cui è possibile che, come per l’analoga norma dello scorso anno, il credito concretamente riconosciuto sia inferire a quello teoricamente spettante.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP.
Per la presentazione dell’istanza occorre attendere un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.